Lo statuto
Denominazione, Sede, Scopi, Durata
Categorie dei Soci
Patrimonio sociale
Organi sociali
Assemblea
Gruppi di Studio
Consiglio Direttivo
Comitato esecutivo
Presidente
Segretario e tesoriere
Il collegio delle funzioni tecnico/organizzative - Il collegio dei revisori - Il collegio dei probiviri
Bilancio
Organi di diffusione dell'Associazione
Scioglimento e liquidazione
Norme conclusive

Denominazione, Sede, Scopi, Durata
Articolo 1 - Denominazione
E' costituita una libera Associazione a carattere scientifico senza fine di lucro denominata "SOCIETA' ITALIANA DI MEDICINA RESPIRATORIA" corrente anche con la denominazione abbreviata "SIMeR".
Articolo 2 - Sede
L'Associazione ha sede presso il domicilio del Presidente di volta in volta in carica o presso la sede scelta dal Consiglio Direttivo all'inizio del suo mandato.
Articolo 3 - Scopi
L'Associazione ha la finalità di interesse generale e di utilità sociale di promuovere lo sviluppo della Medicina Respiratoria. Gli obiettivi dell'Associazione, quale espressione della collettività rappresentativa dei cultori della medicina respiratoria in Italia, sono:
- Promuovere la ricerca clinica e di base, raccogliere, verificare e diffondere le informazioni scientifiche riguardanti la Medicina Respiratoria;
- Costituire un riferimento nel campo della Medicina Respiratoria per le autorità nazionali, regionali e locali in Italia;
- Favorire i rapporti tra pneumologi italiani con la pneumologia internazionale ed in particolare della comunità europea;
- Incoraggiare, favorire, formulare pareri in campo di educazione continua, problemi assistenziali e sociali in Medicina Respiratoria;
- Sviluppare e promuovere una continua e costante attività di aggiornamento professionale e di formazione nei confronti degli associati con programmi annuali di attività formativa inerenti la programmazione e l'attuazione delle attività di Educazione Medica Continua ECM (Continuing Medical Education, CME) e dei percorsi di sviluppo professionale permanente (Continuing Professional Development, CPD) del personale medico e paramedico nel campo della Medicina Respiratoria e di ogni altra attività correlabile;
- Promuovere trial di studio e di ricerche scientifiche finalizzate nonché rapporti di collaborazione con altre società e organismi scientifici;
- Facilitare lo studio di linee guida nel campo dell'applicazione clinica nonché dei criteri di valutazione in collaborazione con l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la Federazione Italiana delle società Medico Scientifiche (F.I.S.M.);
- Collaborare con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie, e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche.
Ai sensi del Decreto Ministro della Salute del 31 maggio 2004, restano espressamente escluse le finalità sindacali e quelle di tutela giuridica ed economica degli associati in senso lato ed è vietato l'esercizio o la partecipazione ad attività imprenditoriali ad eccezione delle attività di formazione continua, le quali potranno essere effettuate anche grazie al supporto operativo di strutture all'uopo organizzate.Qualora oltre all'autofinanziamento e ai contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, per finanziare le attività ECM si facesse ricorso ai contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, questi avverranno in ogni caso; eventuali fondi saranno gestiti nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la formazione continua.
Al fine di raggiungere i propri scopi sociali l'associazione potrà assumere interessenze e partecipazioni in altri enti, organismi e società con finalità anche indirettamente analoghe alla propria, nonché costituire o promuovere la formazione e lo sviluppo di società, fondazioni o altre istituzioni comunque utili ai fini del raggiungimento degli obiettivi scientifici e culturali e dell'amministrazione del proprio patrimonio.
Articolo 4 - Durata
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta dall'Assemblea dei soci a norma dell'art. 30 del presente Statuto.
 
Categorie dei Soci
Articolo 5 - Associati
Possono far parte dell'Associazione, in qualità di "Soci ordinari", i medici specialisti in malattie respiratorie nonché cultori, esperti, operatori attivi nei diversi settori della Medicina Respiratoria, senza discriminazioni in relazione al luogo di lavoro o personali, purché in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto, compresi quelli la cui mancanza determinerebbe per i Soci l'esclusione dall'associazione. Le persone che, appartenendo alle categorie sopra previste, intendono associarsi dovranno rivolgere domanda scritta al Segretario dell'Associazione il quale la sottoporrà al Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.
Possono, inoltre, far parte dell'Associazione, in qualità di "Soci sostenitori", tutte le persone fisiche, le persone giuridiche o altri enti che abbiano un particolare interesse per le attività scientifiche, didattiche e culturali dell'Associazione ed intendano contribuire finanziariamente al sostegno dell'Associazione. Le modalità della nomina vengono stabilite con apposito regolamento del Consiglio Direttivo. Resta inteso che, in considerazione delle finalità scientifiche e non lucrative proprie dell'Associazione, le persone giuridiche con scopo di lucro che acquistino la qualità di Socio sostenitore possono essere escluse dal diritto di voto nell'Assemblea Generale secondo quanto indicato nell'apposito regolamento e non sono eleggibili.
Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può nominare "Soci onorari", salvo successiva ratifica dell'Assemblea, coloro che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della Medicina Respiratoria o che abbiano dato un notevole contributo allo sviluppo dell'Associazione sul piano istituzionale e patrimoniale. I Soci onorari possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto; non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo o negli altri organi dell'Associazione. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo concernenti la nomina dei "Soci onorari" ove non siano prese all'unanimità, dovranno essere assunte a scrutinio segreto.
Articolo 6 - Obblighi dei soci
Ad ogni socio è fatto obbligo di:
- rispettare il presente Statuto, intervenire alle Assemblee nei casi previsti;
- osservare le deliberazioni legalmente assunte dall'Assemblea generale dei soci e dal Consiglio Direttivo;
- non danneggiare in alcuno modo l'Associazione;
- versare la quota associativa annuale secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
- versare i contributi sociali in relazione alle prestazioni richieste dall'Associazione.
Articolo 7 - Perdita della qualità di socio
La decadenza ed esclusione è pronunciata dal Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Probiviri:
- per i Soci che non osservano lo Statuto sociale, che non versano le quote associative dovute da oltre due anni o che compiono altre gravi inadempienze;
- per i Soci che abbiano tenuto comportamenti contrari ai principi etici o, più in generale, abbiano compiuto atti lesivi al prestigio dell'Associazione.
Il Collegio dei Probiviri esprime il proprio parere entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza della richiesta.
 
Patrimonio sociale
Articolo 8 - Patrimonio sociale
Il patrimonio sociale è costituito:
- dagli avanzi di gestione;
- dal fondo di riserva;
- dalle oblazioni volontarie e da qualunque altra entrata che provenga alla Associazione al fine di essere impiegata per gli scopi sociali, con l'esclusione di quei finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati.;
- dai contributi dei Soci e dagli altri proventi derivanti dall'attività.
L'Associazione potrà reimpiegare le sue disponibilità di natura patrimoniale preferibilmente mediante acquisto di:
- titoli emessi o garantiti dallo Stato;
- cartelle emesse da Istituti di Credito;
- certificati di deposito a risparmio, buoni bancari e buoni fruttiferi postali;
- acquisti di immobili o di partecipazioni in altri Enti perseguenti scopi affini e/o strumentali a quello dell'Associazione;
- valori mobiliari italiani ed esteri garantiti alla base.
Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere utilizzati per il ripiano di eventuali perdite delle gestioni precedenti ovvero reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dallo Statuto.Resta espressamente vietata ogni distribuzione, sia diretta che indiretta, di utili od avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
 
Organi sociali
Articolo 9 - Organi Sociali
Sono Organi Sociali dell'Associazione:
- l'Assemblea
- i Gruppi di Studio
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Segretario
- il Tesoriere
- Collegio delle funzioni tecnico - organizzative
- il Collegio dei Revisori
- il Collegio dei Probiviri
Le cariche elettive ricoperte dai Soci non sono retribuite.
 
Assemblea
Articolo 10 - Assemblea Ordinaria
L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione e ad essa possono partecipare tutti i soci che risultino in regola con le quote associative da almento cinque giorni.
Le assemblee dei Soci sono ordinarie e straordinarie in relazione agli argomenti da trattare e sono convocate con avviso contenente il giorno ed il luogo della riunione e le materie da trattare. L'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie potrà essere spedito per posta ordinaria o per via telematica o venir pubblicato almeno quindici giorni prima della riunione su almeno una delle riviste che trattano medicina respiratoria e sui programmi del Congresso Nazionale e/o su un quotidiano di interesse nazionale o, infine, sul sito Internet dell'Associazione.
All'assemblea generale ordinaria spetta:
- approvare il rendiconto annuale
- nominare con votazione a scrutinio segreto i membri elettivi del Consiglio Direttivo;
- deliberare sugli altri oggetti attinenti la gestione dell'Associazione, riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo di competenza dell'Assemblea;
- nominare con votazione a scrutinio segreto i membri del Collegio dei Probiviri;
- nominare con votazione a scrutinio segreto i membri del Collegio dei Revisori
L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare Presidenti Onorari personalità che abbiano contribuito al progresso della Medicina Respiratoria e dell'Associazione.
Articolo 11 - Assemblea Straordinaria
La Assemblea Straordinaria viene convocata con le modalità di cui all'art. 10 almeno 15 giorni prima della riunione.
All'Assemblea Straordinaria spetta:
a. deliberare su proposte di carattere straordinario;
b. deliberare modifiche statutarie.
Articolo 12 - Funzionamento dell'Assemblea
L'Assemblea dei Soci sia in seduta ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei Soci Ordinari e Sostenitori aventi diritto di voto e, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto al successivo art.14 per le modifiche statutarie.
Un apposito regolamento può disciplinare ulteriormente il funzionamento dell'assemblea in particolare con riguardo alle modalità di esercizio del diritto di voto.
Articolo 13 - Partecipazione all'Assemblea
Ciascun Socio, ordinario e sostenitore, ha diritto ad un solo voto e non può rappresentare con delega più di un altro Socio.
Non possono intervenire all'Assemblea i Soci che non siano in regola con i versamenti delle quote associative annuali.
Articolo 14 - Convocazione dell'Assemblea
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno e la straordinaria ogni qualvolta lo deliberi il Consiglio Direttivo, lo ritenga opportuno il Presidente, ne sia fatta richiesta dai Revisori o da almeno un quinto dei Soci. La convocazione dell'Assemblea per eventuali modifiche statuarie dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo ovvero richiesta in forma scritta al Segretario di almeno un quinto degli associati.
Le modifiche proposte dai Soci dovranno essere notificate all'Associazione nel loro integrale testo almeno novanta giorni prima della data fissata per l'assemblea e saranno accettate solo se approvate con il voto favorevole di almeno i due terzi degli intervenuti di persona o per delega. Il Presidente, ove lo ritenga opportuno, può richiedere per la redazione del Verbale l'intervento di un Notaio.
 
Gruppi di Studio
Articolo 15 - Gruppi di Studio
L'attuazione delle iniziative culturali e scientifiche della Società è principalmente devoluta ai gruppi di studio formati da associati con interessi comuni in un'area specifica della "Medicina Respiratoria". Tenuto conto del contenuto tecnico e scientifico dell'attività propria dei gruppi di studio, non possono far parte degli stessi gli Associati persone giuridiche aventi la qualifica di Soci sostenitori senza diritto di voto.
Il numero dei Gruppi di Studio viene determinato dal Consiglio Direttivo non più tardi dei 60 giorni che precedono l'assemblea per le elezioni al fine di rendere noto in tempo utile ai soci le tipologie di gruppo alle quali possono scegliere di appartenere.Ogni socio non può far parte di più di un Gruppo di Studio. Il funzionamento del Gruppo di Studio è regolato da apposito regolamento approvato a maggioranza qualificata dei due terzi dei membri del Consiglio Direttivo. Il regolamento in particolare deve prevedere le modalità di elezione con votazione a scrutinio segreto, per ciascun gruppo di Studio tra i propri membri, di un Presidente e di un Segretario e le modalità di sostituzione in caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo. I Presidenti di ciascun Gruppo di Studio fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo.
Nel caso in cui il Presidente del Gruppo di Studio non possa partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, potrà intervenire in sua vece, senza diritto di voto, il Segretario del Gruppo stesso.
 
Consiglio Direttivo
Articolo 16 - Composizione del Consiglio Direttivo
L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto fino a 30 membri dei quali almeno otto sono eletti con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea, e almeno altri 8 sono membri di diritto nelle persone dei Presidenti di ciascun Gruppo di Studio. Fanno inoltre parte di diritto del Consiglio Direttivo i componenti il Collegio delle funzioni tecnico-organizzative, ma senza diritto di voto. Il numero effettivo dei componenti del Consiglio Direttivo viene determinato dall'Assemblea prima di procedere alle elezioni tenuto conto del numero stabilito dei Gruppi di Studio e del numero di componenti il Collegio delle funzioni tecnico-organizzative.
I membri elettivi sono nominati dall'Assemblea a scrutinio segreto tra gli associati che abbiano presentato tempestivamente la propria candidatura al Consiglio Direttivo uscente. In sede di scrutinio, ove più candidati abbiano lo stesso numero di voti, verrà eletto il più anziano di età. Le modalità del funzionamento dell'Assemblea Elettorale possono essere regolamentate da apposito Regolamento approvate dal Consiglio Direttivo con maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.
Articolo 17 - Carica di Consigliere
I componenti il Consiglio Direttivo, ad eccezione del Presidente Eletto, del Segretario e Tesoriere e dei componenti del Collegio delle funzioni tecnico-organizzative, durano in carica due anni solari e possono essere rieletti consecutivamente solo una volta. In caso di dimissioni di almeno un terzo dei membri quattro dei membri di diritto, decade l'intero Consiglio. Tutti i componenti il Consiglio Direttivo, qualora senza gravi e motivate giustificazioni non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio stesso, decadono dalla carica.
Qualora, nel corso del mandato del Consiglio Direttivo, venisse a mancare uno dei componenti di nomina assembleare, sia per dimissioni che per altre cause, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti. Nel caso in cui venga meno, invece, uno dei Presidenti dei gruppi di studio, è membro del Consiglio Direttivo in sua sostituzione il nuovo Coordinatore eletto a norma dell'art. 15 e dell'apposito regolamento.
Articolo 18 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo
Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i più ampi poteri per la gestione di tutti gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione, tranne quelli che per legge e per Statuto spettano all'Assemblea o al Presidente. In particolare il Consiglio Direttivo:
- nomina con votazione a scrutinio segreto i Soci ordinari ed onorari e delibera con la medesima modalità sul recesso e/o sulla esclusione di tutti i Soci, sentito il Collegio dei Probiviri;
- nomina con votazione a scrutinio segreto il Tesoriere e il Segretario e ne determina le funzioni ed i poteri;
- autorizza la eventuale assunzione dei dipendenti, fissandone il trattamento economico, e conferisce incarichi esterni a collaboratori;
- determina diarie e rimborsi spese per i collaboratori interni ed esterni;
- propone all'assemblea la misura delle quote annuali;
- istituisce uffici, delegazioni, e comitati, nomina incaricati regionali o di zona ed altri organi rappresentativi dell'Associazione;
- fissa le modalità di amministrazione del patrimonio sociale, cura l'esecuzione delle delibere assembleari, propone modifiche statutarie ed emana i regolamenti nei vari settori di attività questi ultimi con maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti;
- cura il progetto del rendiconto annuale e della relazione sulla gestione annuale;
- prevede sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte dall'associazione;
- autorizza la stipula di qualsiasi contratto e/o convenzione per il conseguimento degli scopi sociali;
- nomina al suo interno, se ritenuto opportuno, vicepresidenti con incarichi specifici e durata biennale;
- elegge nel proprio ambito, con votazione a scrutinio segreto, un Presidente Eletto;
- delibera sull'istituzione di organi di diffusione ufficiali dell'Associazione.
Articolo 19 - Funzionamento del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno quattro dei suoi membri, dai Revisori o comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al Bilancio e suoi allegati. Le convocazioni del Consiglio Direttivo saranno fatte con avviso firmato dal Presidente contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e della materia da trattare.
L'avviso di convocazione deve pervenire almeno tre giorni prima della riunione ai membri del Consiglio Direttivo ed ai Revisori. In caso di particolare urgenza la convocazione del Consiglio può essere fatta anche solo un giorno prima della riunione. L'invio della convocazione può avvenire all'indirizzo di posta elettronica precedentemente comunicato da ciascun consigliere al Presidente. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri. La riunione è valida anche se effettuata mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti ed il loro costante intervento. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal più anziano d'età tra i suoi componenti. I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito Registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario cui compete la sua conservazione. Conformemente a quanto previsto dall'art. 9 del presente Statuto, i componenti del Consiglio Direttivo non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio.Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare su invito del Comitato esecutivo i Presidenti Onorari con funzioni consultive.
Articolo 20 - Obblighi del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo relaziona almeno una volta l'anno, sulla propria attività all'Assemblea dei soci.
Articolo 21 - Incompatibilità dei consiglieri
Sono incompatibili con la carica di Presidente del gruppo di studio le cariche di Tesoriere e Segretario.
Articolo 22 - Commissioni Speciali
Il Consiglio Direttivo può nominare una o più Commissioni Speciali per occuparsi dei programmi operativi dell'Associazione, con facoltà di portare a termine specifici obiettivi connessi e/o strumentali al conseguimento degli scopi sociali.
 
Comitato esecutivo
Articolo 23 - Comitato Esecutivo: composizione e funzionamento
Il Consiglio Direttivo delega parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, composto da Presidente, Presidente Eletto, Tesoriere, Segretario e Past President, determinando i limiti della delega. Nell'ambito dei poteri conferiti dalla delega, viene attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione.Non sono delegabili:
- l'approvazione dei regolamenti;
- l'approvazione delle modifiche statutarie da sottoporre all'assemblea;
- l'approvazione del bilancio;
- la nomina dei componenti del Collegio delle Funzioni tecnico-organizzative.
 
Presidente
Articolo 24 - Presidente
Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente dell'Associazione nella persona del Presidente Eletto così nominato nel precedente mandato con votazione a scrutinio segreto, qualora risulti componente del Consiglio Direttivo su nomina assembleare o su nomina dei Gruppi di Studio. Il Presidente del Consiglio ha la firma sociale e rappresentanza legale dell'Associazione verso i terzi ed in giudizio.
Il Presidente può nominare Procuratori Speciali "ad negotia" e Procuratori speciali o generali alle liti. Il Presidente in casi di particolare urgenza e indifferibilità, esercita le funzioni che spettano al Consiglio Direttivo e compie gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione comunque afferenti l'attività dell'Associazione. Il Presidente provvederà a far ratificare gli atti da lui compiuti dal Consiglio Direttivo nella successiva prima riunione ed, ove il Consiglio stesso non sia stato ancora nominato, nella prima riunione successiva alla nomina. Gli atti che comportano disposizione di somme o pagamenti a valere sulle disponibilità dell'Associazione devono essere controfirmati dal Tesoriere ed, in caso di suo impedimento, dal Segretario o dal Past President.
Il Presidente dura in carica due anni ovvero per quel minor periodo stabilito all'atto della sua nomina, può essere revocato, anche senza giusta causa, dal Consiglio Direttivo e non può essere rieletto consecutivamente. Il Presidente cessato dalla carica per due soli anni partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo ed assume la veste di Past President.
 
Segretario e Tesoriere
Articolo 25 - Attribuzioni del Segretario
Il Segretario coordina gli adempimenti tecnici e legali dell'Associazione, cura la redazione dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, vigila sulla regolare tenuta dei libri sociali e svolge tutte quelle mansioni che di volta in volta gli vengono richieste dal Presidente dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo con votazione a scrutinio segreto nomina il Segretario tra i suoi membri.
Il Segretario può avvalersi della collaborazione di una persona od una struttura scelta dal Comitato Esecutivo.
Articolo 26 - Attribuzioni del Tesoriere
Il Tesoriere gestisce la contabilità ordinaria dell'Associazione, autorizza il compimento delle operazioni finanziarie relative alle gestione sociale, opera sui conti correnti dell'Associazione eseguendo versamenti e prelievi e svolge tutte le altre funzioni operative connesse alla gestione finanziaria dell'Associazione. Il Tesoriere riferisce al consiglio Direttivo e all'Assemblea sulla sua gestione e ne fornisce il rendiconto annuale. Il Consiglio Direttivo nomina con votazione a scrutinio segreto il Tesoriere tra i suoi membri. Il tesoriere può avvalersi della collaborazione di una persona od una struttura scelta dal Comitato Esecutivo.
Articolo 27 - Durata delle cariche di Segretario e Tesoriere
Il Segretario ed il Tesoriere durano in carica due anni, possono essere eletti consecutivamente solo due volte e possono essere revocati dal Consiglio Direttivo.
 
Il collegio delle funzioni tecnico - organizzative
Il collegio dei revisori
Il collegio dei probiviri
Articolo 28 Collegio delle funzioni tecnico - organizzative
Il Consiglio Direttivo nella prima riunione utile procede, con votazione a scrutinio segreto, alla nomina di non più di otto responsabili a cui affidare funzioni tecnico-organizzative. In particolare saranno affidate almeno le seguenti funzioni tecnico amministrative:
- Responsabile SIMeR Service;
- Responsabile Sito SIMeR;
- Responsabile Newsletter ed editoria;
- Responsabile CME - CPD.
I Responsabili delle funzioni tecnico-organizzative hanno il compito sottoporre iniziative e attività propositive, di vigilare, di conservare la documentazione rilevante e mantenere aggiornato il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo in relazione allo specifico argomento dei quali sono responsabili. Hanno una funzione consultiva in merito alle iniziative riguardanti il settore ad essi assegnato e sono membri di diritto del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Restano in carica fino a revoca, anche senza giusta causa. Tuttavia decadono dall'incarico e non sono rieleggibili qualora siano trascorsi otto anni dalla nomina a Responsabile di quella particolare funzione tecnico-organizzativa. I responsabili possono riunirsi collegialmente su argomenti di comune interesse, senza obbligo di forma.
Articolo 29 - Collegio dei Revisori
La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da un Presidente, scelto tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili, due membri effettivi e due supplenti, che vengono nominati, con votazione a scrutinio segreto, dall'Assemblea Consiglio Direttivo, restano in carica due anni e sono rinnovabili per una volta. La carica è gratuita ad eccezione del Presidente il cui compenso viene determinato secondo le tariffe professionali previste dall'Ordine cui appartiene.
I Revisori verificano la regolare tenuta della contabilità sociale, la consistenza di cassa, la esistenza dei valori e di titoli di proprietà, procedono in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e predispongono annualmente la relazione al bilancio. È ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio dei Revisori si tengano con mezzi di video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti la riunione si considera avvenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.
I Revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei soci. La carica di Revisore è incompatibile con altre cariche associative.
Articolo 30- Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea con votazione a scrutinio segreto, che durano in carica due anni.
Il Collegio dei Probiviri ha una funzione conciliativa con il compito:
di tentare di dirimere le eventuali controversie tra gli associati o tra uno o più di essi e l'Associazione nel suo complesso;
di esprimere parere sulle cause di decadenza dalla qualità di Socio ai sensi del precedente articolo 7.
Il Collegio viene tempestivamente convocato dal Presidente ogni volta che venga a conoscenza di eventi che richiedano l'intervento conciliativo. Il Collegio, sentite le parti, decide a maggioranza entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza. L'azione giudiziaria potrà essere esperita solo a seguito della motivata richiesta, anche infruttuosa, dell'intervento del Collegio dei Probiviri. In caso di azione giudiziaria di cui parte sia l'Associazione la competenza spetterà esclusivamente al Foro competente per il territorio ove ha sede l'Associazione. L'incarico di Proboviro è incompatibile con altre cariche elettive dell'Associazione, e non può essere rinnovato per più di due mandati consecutivi.
 
Bilancio
Articolo 31 - Bilancio
L'esercizio sociale va dal 1º gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo approva un rendiconto annuale dal quale risulti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione. Il rendiconto annuale deve essere presentato all'Assemblea Generale entro il mese di novembre dell'anno successivo e deve restare depositato in copia nella sede dell'Associazione, insieme alla relazione del Collegio dei revisori, durante i trenta giorni che precedono l'Assemblea e finchè sia approvato. I Soci possono prenderne visione.
 
Organi di diffusione dell'Associazione
Articolo 32 - Organi di diffusione dell'Associazione
Con delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione può dotarsi di organi divulgativi ufficiali, sia su supporto cartaceo che con strumenti telematici, di nuova costituzione o già presenti sul mercato come prodotti editoriali di preminente interesse pneumologico. In entrambi i casi, comunque, al fine di assicurare il rigoroso controllo scientifico del materiale destinato alla pubblicazione, i membri dei Comitati di Redazione saranno nominati dal Consiglio Direttivo comprendendo un delegato indicato da ciascun gruppo di studio.
 
Scioglimento e liquidazione
Articolo 33 - Scioglimento e liquidazione
L'Associazione si scioglie su delibera dell'assemblea dei Soci da assumersi con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea determinerà all'epoca dello scioglimento, le modalità di liquidazione, nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri, ferma l'osservanza di tutte le altre norme inderogabili di Legge concernenti la messa in liquidazione secondo le norme del vigente Codice Civile. Compiute tutte le operazioni relative, le rimanenti attività saranno devolute ad altre associazioni o fondazioni operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
 
Norme conclusive
Articolo 34 - Rinvio
Per quanto non in contrasto con questo Statuto e per quanto in esso non previsto, i Soci si riportano alle vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare a quanto espressamente previsto dal D.M. della Salute del 31 maggio 2004 disciplinante le Società scientifiche e sue successive modificazioni.
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